Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 65 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Sospensiva dell'invio in congedo o dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione.
[3]Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto per ragioni di eta', nonche' quello di ottenere il passaggio alla leva di terra od ai ruoli della forza in congedo del R. Esercito in base agli articoli 7, lettera b), ed 8, lettera c), sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937 · versione 0 su Normattiva