Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 65 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]((Sospensiva dell'invio in congedo o dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione.

[3]Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto per ragioni di eta', nonche' l'eventuale passaggio alla leva di terra in base all'art. 7, 2° comma, n. 1°, sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione))

Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art76 · fonte su Normattiva