Art. 94
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[1]Pene pei mancanti ai richiami per istruzione.
[2]Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentano prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 13 agosto 1940 · versione 0 su Normattiva