Art. 94
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[1]Pene pei mancanti ai richiami per istruzione.
[2]Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentano prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari. ((Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari)).
Testo vigente dal 13 agosto 1940 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva