Art. 14
[1](Art. 14 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Il valore della nuda proprieta' e' determinato in base alla differenza tra il valore dell'intera proprieta' - stabilito ai sensi degli articoli precedenti - e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprieta', quando questa e' gravata da diritti di uso e di abitazione. Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualita' di reddito percepita, riferita al periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947:
- a)alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza e' esattamente conosciuta;
- b)alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilita' di vita, corrispondenti alla classe di eta' del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformita' ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Qualora l'annualita' di reddito sia percepita in natura, il valore di essa e' calcolato in base alla quantita' dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947. Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'art. 8, il capitale corrispondente e' valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva