Art. 16
[1](Art. 16 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]I crediti si valutano al loro importo nominale. Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente puo' chiedere che fra le attivita' patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso. Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione e' fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5% annuo, fino alla data di scadenza.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva