Art. 26

[1](Art. 26 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto, rispettivamente, del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore: Fino a Fino a Fino Oltre 5 milioni 10 milioni 50 milioni 50 milioni

[3]Mobilio, arredamento e gioielli......... 3% 5% 7% 10% Denaro, depositi e titoli di credito al portatore....... 2% 4% 6% 10%

[4]Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attivita', escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati e l'ammontare delle passivita' deducibili. I titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente, sono computati nella quota presuntiva fino alla concorrenza del 50 per cento della medesima. Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolta', da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto. La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli e' ridotta alla meta' nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano mobilio nello Stato.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art26 · fonte su Normattiva