Art. 963 c.c.Perimento totale o parziale del fondo

[1]Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

[2]Se e' perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, puo' chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

[3]La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.

[4]Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennita' e' ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

[5]Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita' si ripartisce a norma del comma precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art963 · fonte su Normattiva