Una delle cause per cui l'enfiteusi può dirsi caduta in desuetudine è da ravvisarsi nell'inalterabilità del canone. Innovando in questo punto al sistema del codice del 1865, l'art. 962 consente alle parti di chiedere, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. La disposizione innovativa tende, com'è chiaro, a conservare, attraverso la fluttuazione dei valori, un giusto equilibrio tra l'ammontare del canone e il valore del fondo. Tuttavia, poichè la possibilità di revisione del canone introduce nel rapporto un elemento d'incertezza, al fine di ridurre al minimo tale incertezza e assicurare al rapporto stabilità, la revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non sia almeno duplicato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o, nel caso di successive revisioni, rispetto a quello accertato nella precedente revisione (art. 962, secondo comma). Nella determinazione del valore attuale del fondo non deve naturalmente tenersi conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o dai deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile (art. 962, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 451
Il perimento totale del fondo enfiteutico importa l'estinzione dell'enfiteusi (art. 963, primo comma, corrispondente all'art. 1560, primo comma, del codice del 1865). Al perimento parziale, invece, non si dà rilevanza se non quando sia perita una parte notevole del fondo e il canone risulti sproporzionato al valore della parte residua (art. 963, secondo comma). In questo caso l'enfiteuta può chiedere, secondo le circostanze, una congrua riduzione del canone ovvero rinunciare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto di conseguire il rimborso dei miglioramenti sulla parte non perita. La disciplina che il testo introduce è meno rigida di quella che dettava l'art. 1560 del codice del 1865, il quale negava qualsiasi diritto alla riduzione del canone quando la parte residua del fondo fosse sufficiente per pagarlo interamente e solo ammetteva in questo caso, purchè del fondo fosse perita una parte notevole, che l'enfiteuta rinunciasse al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente. La maggiore elasticità della disciplina introdotta a favore dell'enfiteuta è temperata nel terzo comma dell'art. 963 dalla fissazione di un breve termine di decadenza (un anno), entro il quale egli deve esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del canone o di rinunciare al suo diritto. L'articolo in esame prevede, nel quarto comma, anche il caso, non regolato espressamente dal codice anteriore, che il fondo sia assicurato contro il rischio del perimento. In questa ipotesi, ove l'assicurazione sia stata fatta anche nell'interesse del concedente, è logico che l'indennità, venga ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Identico criterio si è adottato nel caso di espropriazione per pubblico interesse (art. 963, ultimo comma). 453. Nel riprodurre nell'art. 964 la disposizione del codice del 1865 (art. 1558), per cui le imposte e gli altri pesi che gravano il fondo sono a carico dell'enfiteuta, salvo disposizioni di leggi speciali, ho creduto opportuno, al fine di evitare un eccessivo sacrificio degli interessi del concedente, aggiungere un comma nel quale si stabilisce che, se in virtù del titolo costitutivo i pesi su menzionati sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone. 454. È conservato nell'art. 965 (art. 1562 del codice precedente) il principio della disponibilità del proprio diritto da parte dell'enfiteuta, sia per atto tra vivi sia per atto di ultima volontà; ma, innovando al codice anteriore, si consente al concedente di porre un limite a tale potere di disposizione. Il terzo comma dell'articolo stabilisce in proposito che nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta, per un tempo non maggiore di venti anni, di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto. La limitazione varrà ad infrenare lo spirito di speculazione; ad impedire che l'enfiteuta si dia maggior cura di speculare sull'alienazione del suo diritto che di migliorare il fondo. L'inosservanza del divieto ha per effetto che l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi ed è tenuto solidalmente con l'acquirente al risarcimento dei danni. Ho mantenuto (art. 965, secondo comma) l'esclusione di qualsiasi prestazione al contenente per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta, costituendo il laudemio un vincolo alla libera disponibilità del diritto medesimo, e ho riprodotto (articolo 968) il divieto di costituire subenfiteusi, poichè queste possono far sorgere una serie di speculatori sul fondo, i quali quasi sempre ne trascurano il miglioramento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 452