Art. 16

[1](Art. 16 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I crediti si valutano al loro importo nominale. Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente puo' chiedere che fra le attivita' patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso. Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione e' fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5% annuo, fino alla data di scadenza.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art16 · fonte su Normattiva