Art. 2

[1](Art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1942, n. 1131 ed art. 16, primo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]Sono soggette all'imposta straordinaria progressiva le persone fisiche. Gli enti e le societa', costituiti all'estero sono soggetti alla imposta medesima, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla societa' o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art2 · fonte su Normattiva