Art. 21
[1](Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in societa' costituito in Italia e aventi beni all'estero, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 5.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva