Art. 22
[1](Art. 22 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1 ottobre 1946-31 marzo 1947.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva