Art. 34

[1](Art. 34 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]La dichiarazione deve indicare:

  • 1)il cognome, nome, paternita' e domicilio fiscale del contribuente, o - se si tratti di enti collettivi - la denominazione e la sede;
  • 2)le attivita' e passivita' patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 36 a 39. Quando taluna delle attivita' intestate al contribuente sia di proprieta' di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art34 · fonte su Normattiva