Art. 29

[1](Art. 29 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947 e dopo la scadenza, del termine stabilito per la loro conversione, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore accertati nel suo patrimonio a mente degli articoli 26 e 27, nei limiti della quota presuntiva. Se il prestito e' stato sottoscritto contraendo un debito, questo non e' ammesso in detrazione dal patrimonio lordo. Ai fini della disposizione contenuta nel primo comma, il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero. I titoli del prestito della ricostruzione sottoscritti dalla moglie o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui all'art. 3.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art29 · fonte su Normattiva