Art. 47
[1](Art. 47 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell'articolo 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternita', ed il domicilio del depositante, e, qualora, ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria le societa' per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari, quali risultano dal libro, dei soci.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva