Art. 37
[1](Art. 37 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]La nuda proprieta' ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, del valore della piena proprieta', determinato a mente dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva