Art. 37

[1](Art. 37 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]La nuda proprieta' ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, del valore della piena proprieta', determinato a mente dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art37 · fonte su Normattiva