Art. 42

[1](Art. 42 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantita' e la qualita', il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art42 · fonte su Normattiva