Art. 43
[1](Art. 43 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Per quanto non previsto nel presente Testo unico, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva