Art. 44
[1](Art. 44 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva