Art. 69

[1](Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile portando in detrazione la percentuale dell'imponibile corrispondente al danno. Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel comma precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art69 · fonte su Normattiva