Art. 46

[1](Art. 46 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facolta' loro conferite dall'articolo 37 dei testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente Testo unico, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle societa', amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta disciplinata dal presente Testo unico. La presente disposizione non si applica alle banche ed alle aziende di credito, nei confronti delle quali l'Amministrazione finanziaria ha pero' facolta' di accertare, valendosi degli organi preposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art46 · fonte su Normattiva