Art. 50
[1](Art. 49 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Per la riscossione dell'imposta straordinaria progressiva si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile. I ruoli dell'imposta straordinaria non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva