Art. 60

[1](Art. 57 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, e' tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 32, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5000 a L. 30.000. Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda e' ridotta ad un terzo.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art60 · fonte su Normattiva