Art. 60
[1](Art. 57 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, e' tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 32, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5000 a L. 30.000. Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda e' ridotta ad un terzo.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva