Art. 71

[1](Art. 67 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'articolo 69, e' portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite e' portata in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art71 · fonte su Normattiva