Art. 23

[1](Art. 23 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione:

  • a)tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione e' subordinata alla dimostrazione del loro impiego;
  • b)la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso;
  • c)le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente;
  • d)tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, province, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art23 · fonte su Normattiva