Art. 80
[1](Art. 73 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 8 si applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'art. 77.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva