Art. 87

[1](Art. 80 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge 1 settembre 1947, n. 828, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa. Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 65.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art87 · fonte su Normattiva