Art. 87
[1](Art. 80 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge 1 settembre 1947, n. 828, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa. Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 65.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva