Art. 77

[1](Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113) articoli 15 e 16, 2° comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]E' istituita, una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:

  • a)societa' per azioni ed in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata;
  • b)societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo;
  • c)istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attivita'.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art77 · fonte su Normattiva