Art. 1
[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
[2]Art. 1.
[3]La tutela della sanita' pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podesta'. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva