Art. 1

[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

[2]Art. 1.

[3]La tutela della sanita' pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podesta'. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art1 · fonte su Normattiva