Art. 100
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Nessuno puo' esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di eta' ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale e' abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. 71 Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. 71 Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. 71
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n. 340
71La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 2 marzo 2020 · versione 73 su Normattiva