Art. 100
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Nessuno puo' esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di eta' ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale e' abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. 71 Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. 71 Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. 71 82
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n. 340
71La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
D.L. 2 marzo 2020, n. 9
82- Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 29, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Testo vigente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 · versione 80 su Normattiva