Art. 101
Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorita' giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, puo' disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva