Art. 103

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

  • a)a denunziare al podesta' le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
  • b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)).
  • c)a denunciare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
  • d)a denunciare alle autorita' predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
  • e)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanita' pubblica.
  • f)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)). Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 55 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art103 · fonte su Normattiva