Art. 105
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L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non puo' essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita Commissione, presieduta dal vice prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968 · versione 0 su Normattiva