Art. 109

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Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto. E' tuttavia data facolta' al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farmacia da una sede a un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate nella pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel comune, in dipendenza di quanto e' disposto negli articoli 104 e 375. In mancanza di domanda e nella ipotesi preveduta nel precedente comma, il prefetto, sentiti il podesta' del comune,il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, anche in deroga alle disposizioni contenute nei su richiamati articoli del presente testo unico. I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art109 · fonte su Normattiva