Art. 113
La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:
- a)per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;
- b)per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;
- c)per volontaria rinunzia dell'autorizzato;
- d)per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- e)per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla salute pubblica;
- f)per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;
- g)per perdita della cittadinanza italiana;
- h)per morte dell'autorizzato. La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), e' pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva