Art. 12

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Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica; di un biologo; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di un farmacologo; di un consigliere di stato; di una persona esperta nelle scienze agrarie; di una persona esperta nelle materie amministrative; di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene; di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, uno dell'Istituto Nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della Croce Rossa Italiana e uno dell'Opera Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, rispettivamente designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e da ciascuno degli enti predetti. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Fanno inoltre parte del Consiglio stesso: il Direttore generale della Sanita' pubblica; il Direttore generale dell'Amministrazione civile; il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna; il Direttore generale dell'Istruzione superiore; il Direttore generale degli italiani all'estero; un Direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie; un Direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni; il Tenente generale medico, capo del Corpo sanitario militare; il Tenente Generale medico direttore centrale della Sanita' militare marittima; il Capo dell'ufficio centrale di sanita' della Regia Aeronautica; il Presidente del Comitato medico del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Primo Presidente della Corte d'appello della capitale; il Direttore generale della Marina mercantile; il Direttore generale dell'agricoltura; il Presidente dell'Istituto centrale di statistica; il Capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici; il Direttore generale della bonifica integrale; il Colonnello veterinario capo del Corpo e del servizio veterinario militare; un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le coi dizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni. Il Ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione di ordinaria del Consiglio superiore di sanita' il presidente e vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del Consiglio superiore di sanita'. E' in facolta' del Ministro per l'interno di intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanita' riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza. Il Ministro per l'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizi presso la direzione generale della sanita' pubblica il qual non ha voto.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 aprile 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art12 · fonte su Normattiva