Art. 121
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Le farmacie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale. Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 26 giugno 1960 · versione 0 su Normattiva