Art. 124

((Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

  • a)l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali;
  • b)l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali)).

Testo vigente dal 22 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art124 · fonte su Normattiva