Art. 126
Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali puo' riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facolta' di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva