Art. 126

Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali puo' riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facolta' di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art126 · fonte su Normattiva