Art. 13

Il Consiglio superiore di Sanita': 1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanita' pubblica; 2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichera' convenienti ai fini de servizi di sanita' pubblica; 3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art13 · fonte su Normattiva