Art. 143
Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanita' pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali. Sono soggetti altresi' a vigilanza, ai fini della tutela della sanita' pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici. Le autorita' sanitarie possono, nell'interesse della sanita' pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva