Art. 15
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Il Consiglio superiore di sanita' si divide in quattro sezioni. Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto reale all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei membri nelle medesime.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 15 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva