Art. 153
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Le pene stabilite nell'art. 446 del Codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessita' curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva