Art. 163

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Non possono in nessun caso essere registrate specialita' che vantino:

  • a)proprieta' ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
  • b)virtu' terapeutiche speciali per quelle infermita' che sono determinate dal regolamento.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art163 · fonte su Normattiva