Art. 163
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →
Non possono in nessun caso essere registrate specialita' che vantino:
- a)proprieta' ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
- b)virtu' terapeutiche speciali per quelle infermita' che sono determinate dal regolamento.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva