Art. 173
E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art173 · fonte su Normattiva