Art. 173
E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 188
Il contravventore alle disposizioni della presente sezione e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila. Se la trasgressione e' commessa da persona autorizzata…
Art. 170
… ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila…
Art. 246
… sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.…
Art. 245
E' vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire …
Art. 171
… denaro o altra utilita' ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialita' medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialita' dei quali abbia pure accettata la…
Art. 190
E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: a) poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli; b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda…
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art173 · fonte su Normattiva